Art. 10.
(Pezzi unici di particolare valore scientifico).

      1. I titolari di autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili sono tenuti a segnalare i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività, non appena rinvenuti, con apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare agli organi competenti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.